Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 544-ter», sostituire il quarto comma con il seguente:
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando l'intervento chirurgico non terapeutico è eseguito da un medico veterinario per impedire la riproduzione dell'animale, per ragione di medicina veterinaria ovvero nell'interesse del medesimo.