Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire l'ultimo comma con il seguente:
«Fermo restando quanto disposto dal secondo comma, le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'intervento chirurgico non terapeutico è eseguito da un medico veterinario per impedire la riproduzione dell'animale, per ragioni di medicina veterinaria ovvero nell'interesse dell'animale medesimo, considerato con esclusivo benessere dell'animale».