stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.1.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 2836

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/11/2009  [ apri ]
3.1.

Sostituirlo con il seguente:
1. Dopo l'articolo 544-quinquies del codice penale, è inserito il seguente:
«Art. 544-quinquies-1. - (Disposizioni comuni). -Fatto salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma del presente articolo, se i fatti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies sono commessi nei confronti di animali da compagnia, le pene ivi previste sono aumentate.
Le pene di cui all'articolo 544-ter, primo comma, si applicano a chiunque sottopone un animale da compagnia al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici.
Le pene di cui all'articolo 544-ter sono aumentate della metà se dai fatti di cui al secondo comma del presente articolo derivi la morte dell'animale.
Le disposizioni di cui agli articoli 544-bis e 544-ter non si applicano quando è eseguito un intervento chirurgico non terapeutico da un medico veterinario per impedire la riproduzione dell'animale ovvero nell'interesse del medesimo.
Agli effetti delle disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale sono considerati animali da compagnia quelli tenuti o destinati ad essere tenuti dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto o compagnia, individuati con regolamento emanato dal Ministro del lavoro, salute e politiche sociali di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno».

2. Il regolamento di cui al quinto comma dell'articolo 544-quinquies-1 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 8 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 divengono efficaci il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2 del medesimo articolo.