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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.501.  nelle commissioni riunite II-III in sede referente riferita al C. 2836-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/11/2009  [ apri ]
3.501.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire l'ultimo comma con il seguente:
Fermo restando quanto disposto dal secondo comma, la punibilità è esclusa quando l'intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell'animale ovvero per salvaguardare il benessere di un singolo animale nei casi stabiliti da apposito regolamento.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
2. Dopo l'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 60, è inserito il seguente:
19-ter.1. - (Regolamento). - Il regolamento di cui al quarto comma dell'articolo 544-ter del codice penale è emanato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, n 400, sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani.

3. Il regolamento di cui all'articolo 19-ter.1 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo schema di regolamento di cui al primo periodo è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il regolamento è emanato anche in mancanza dei pareri.

all'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Le disposizioni introdotte dall'articolo 3 divengono efficaci il giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 19-ter.1 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 60, introdotto dal comma 2 del medesimo articolo 3.