Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui al comma 5 con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.».