stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.2. in VII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 15/12/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/10/2011  [ apri ]
3.2.

Al comma 3, dopo le parole: di cui alla legge 17 febbraio 1992 n. 179 aggiungere le seguenti: Nel caso siano presenti vincoli storico-artistico-architettonici, archeologici e idrogeologici, la conferenza di servizi, nella sua fase preliminare, convocata sulla base dello studio di fattibilità di cui al capoverso 2 dell'articolo 3 della presente legge, è tenuta ad esprimersi, nel termine massimo di trenta giorni. Tale fase della conferenza di servizi assume valore pre-decisorio e di conseguenza, all'amministrazione preposta alla tutela del vincolo che voglia esprimere parete dissenziente rispetto allo studio di fattibilità, è fatto obbligo di esprimersi, nei termini di cui sopra, sulle condizioni per l'elaborazione del progetto, indicando le principali alternative ivi compresa, in comprovata assenza di tutte le altre, la cosiddetta «alternativa zero» - cioè la non realizzabilità del progetto medesimo -.