All'articolo aggiuntivo 0.8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il rapporto esclusivo con attività intramuraria allargata può essere svolto unicamente in assenza delle disponibilità dei locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120.