All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-ter», comma 1, sostituire dalle parole: Ai fini di un'efficace organizzazione fino alla fine del periodo con: Fatti salvi specifici accordi locali tra le regioni e le aziende, gli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, operanti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nelle strutture sanitarie pubbliche non possono esercitare attività libero-professionale intramuraria.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2 ed il comma 3.