All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente lettera:
f-bis) l'attività libero-professionale intramuraria è gestita dall'azienda sanitaria locale od ospedaliera mediante un centro unico di prenotazione, con spazi e con liste separati e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con pagamento delle prestazioni e con ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;.