All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non deve prevedere un impegno orario superiore al 50 per cento di quello richiesto in attuazione del rapporto di servizio con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera per lo svolgimento dei compiti istituzionali.