All'articolo aggiuntivo 8.050, capoverso «Art. 8-bis», comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) nei casi di intramoenia allargata deve essere garantita l'idoneità dello studio privato, che deve garantire i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi vigenti, specifici per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,.