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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.04. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/02/2012  [ apri ]
8.04. (nuova formulazione)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Assicurazione obbligatoria del professionista).

1. In attuazione di quanto previsto dalla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale, il Ministro della salute, d'intesa con l'Associazione nazionale fra le imprese Assicuratrici (ANIA), le regioni e i rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei medici (FNOMCeO), sentite le associazioni mediche e delle professioni sanitarie, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza Sanitaria nell'ambito del quale sono concordati in regime convenzionale, propone modelli nazionali di polizza assicurativa RCT del personale medico, del personale sanitario e delle aziende sanitarie, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) obbligo delle compagnie ad assicurare il professionista richiedente;
b) possibilità per le compagnie di disdettare la polizza o di incrementare il premio solo a seguito dell'accertamento effettivo della responsabilità professionale;
c) divieto di applicazione di clausole unilaterali o vessatorie;
d) competenza specifica dei periti assicurativi chiamati a valutare la responsabilità medica;
e) adeguata valutazione delle specifiche caratteristiche di ciascuna specializzazione medica.

2. Per quanto riguarda l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso, le regioni possono delegare le aziende sanitarie a provvedere all'obbligo assicurativo di cui al comma 1 o provvedere con modalità differenti.
3. Le polizze per la responsabilità professionale attualmente in essere rimangono invariate sino alla loro naturale scadenza.

Il Relatore