Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Collegio sindacale e pubblicità degli atti).
1. Le periodiche verifiche di cassa e le relazioni sull'andamento delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere svolte dal collegio sindacale devono essere rese note al pubblico anche mediante la pubblicazione nei siti web delle aziende.