Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Mediante accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei dati forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ciascuna regione definisce precisi indicatori di attività e qualità assistenziali, validati da rilievi internazionali e confermati dalle principali società scientifiche nazionali ed internazionali. Tali indicatori costituiscono punti di riferimento per i cittadini e per gli operatori sanitari anche attraverso rapporti periodici sulla qualità delle prestazioni delle singole unità operative sia pubbliche sia private».