Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Istituzione del Comitato tecnico-scientifico regionale).
1. Ciascuna regione si dota di un organismo o di un Comitato tecnico- scientifico che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, definisce precisi indicatori di attività e qualità assistenziali, utilizzati a livello internazionale e validati dalle società scientifiche. Sulla base di tali indicatori, inseriti in un sistema database clinico e attraverso la comparazione con criteri di qualità standardizzati, l'organismo o il Comitato tecnico-scientifico fornisce rapporti periodici sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate.