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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2012  [ apri ]
1.01. (nuova formulazione)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis. (Autonomia e responsabilità del medico). Le attività mediche e sanitarie sono dirette alla tutela della salute degli individui e della collettività.
Tali attività sono erogate nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità, diretta e non delegabile, dei medici, e dei professionisti sanitari nell'ambito delle proprie specifiche competenze e nel rispetto delle funzioni ad essi affidate e svolte.
Le norme, emanate sia a livello nazionale che regionale, connesse alle esigenze organizzative e gestionali dei servizi sanitari e socio-sanitari e di ogni altra attività esercitata da questi professionisti si applicano nell'ambito di tali principi di autonomia e responsabilità.»