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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.07. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2011  [ apri ]
8.07.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Obbligatorietà dell'assicurazione per la responsabilità civile).

1. Tutte le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e private, nonché il personale medico in esse operante, possono esercitare l'attività solo se hanno stipulato apposite polizze di assicurazione per la responsabilità civile comprendente anche la colpa grave nei confronti degli assistiti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, nonché i massimali idonei a garantire la relativa copertura assicurativa. Con decreto dello stesso Ministro dello sviluppo economico si provvede annualmente alla rivalutazione dei predetti massimali.
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sempre con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, sentito il Ministero della Salute, sono individuate le modalità attuative nonché i criteri per l'individuazione delle compagnie di assicurazione di cui al presente articolo, prevedendo per le aziende sanitarie e le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche, l'obbligatorietà di un bando pubblico con procedura valutativa a graduatoria data dal maggior ribasso sui premi assicurativi a parità di garanzie offerte.
4. Gli oneri derivanti dai premi assicurativi relativi alle polizze di cui al comma 1 riguardanti il personale medico, sono posti a carico del medesimo personale. Ciascuna struttura sanitaria individua le più opportune modalità di prelievo delle rate di premio a carico del suddetto personale medico.