Al comma 1, dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche ai ricercatori universitari di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e al personale universitario delle elevate professionalità (EP) equiparato alla dirigenza medica e sanitaria convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.