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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.30. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2011  [ apri ]
4.30.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa è attribuito dal Direttore generale delle Aziende del Servizio sanitario regionale a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la disciplina oggetto dell'incarico, previa selezione pubblica, da esperirsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 434, e successive modifiche ed integrazioni, a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblicato sulla G.U.R.I. e sul sito web della Regione.
2. La selezione di cui comma 1 è effettuata da una commissione che valuta l'idoneità dei candidati sulla base dei titoli posseduti.
3. La commissione di cui al comma 2 è nominata, entro trenta giorni dalla data di scadenza del periodo di selezione pubblica, dal Direttore generale dell'Azienda ed è composta da cinque dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, con incarico di struttura complessa nella disciplina oggetto della selezione, di cui tre membri sono estratti a sorte tra i nominativi inseriti negli elenchi messi a disposizione dalle altre regioni e i restanti due membri sono estratti a sorte tra i nominativi, in possesso di analoghi requisiti, inseriti nell'elenco regionale. L'estrazione a sorte è pubblica e ne viene data notizia sul sito web della Regione.
4. La commissione è presieduta dal componente più anziano.
5. Prima di avviare le procedure di selezione, la commissione stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità del posto da ricoprire. Valutati i titoli, la commissione formula la terna da sottoporre al Direttore generale per l'attribuzione dell'incarico.
6. L'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa ha la durata di cui all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni, ed è regolato ai sensi della normativa vigente in materia.
7. Esaurita la procedura di nomina, la terna di cui al comma 5 cessa di avere efficacia.