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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.26. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2011  [ apri ]
4.26.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il comma 5 dell'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 è sostituito dai seguenti:
5. Il dirigente preposto ad una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento, individuato dall'Azienda secondo criteri oggettivi e pubblici finalizzati a premiare il merito e lo sviluppo delle competenze professionali. Al dirigente individuato secondo i predetti criteri è affidato un incarico di sostituzione di durata non superiore a dodici mesi non rinnovabile, per il tempo strettamente necessario a coprire l'assenza o l'impedimento.
6. Nel caso in cui l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente preposto ad una struttura complessa, l'incarico di sostituzione è affidato, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997. In tal caso la durata dell'incarico è fissata in sei mesi prorogabili fino a dodici.
7. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalità di attribuzione dell'incarico di sostituzione e il relativo trattamento economico.