Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della selezione di cui alla presente lettera, con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti dai candidati.