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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.01. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2011  [ apri ]
4.01.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Nomine del direttore amministrativo e del direttore sanitario).

1. Il primo periodo del comma 1-quinquies dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente: «Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati secondo le modalità di cui ai commi 1-sexies, 1-septies e 1-octies».
2. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«1-sexies. Gli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo sono assegnati dal direttore generale, previo obbligatorio avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale avviso deve specificare le caratteristiche, i requisiti e le competenze richiesti. Al fine dell'attribuzione dei suddetti incarichi, è istituita una commissione composta da un membro interno all'azienda sanitaria interessata, nominato dal direttore generale, e da tre membri individuati con le seguenti modalità:
a) per la nomina a direttore sanitario, i tre membri sono individuati, con procedura di pubblico sorteggio, tra i dirigenti con esperienza pluriennale in attività tecnico-sanitaria in strutture sanitarie, pubbliche o private, di medi e grandi dimensioni della regione nella quale si svolge la selezione, ma non appartenenti all'azienda interessata. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari in medicina e chirurgia della regione interessata, scelto con procedura di, pubblico sorteggio;
b) per la nomina a direttore amministrativo, i tre membri sono individuati, con procedura di pubblico sorteggio, tra i dirigenti con esperienza pluriennale in attività tecnica o amministrativa in strutture sanitarie, pubbliche o private, di medie e grandi dimensioni della regione nella quale si svolge la selezione ma non appartenenti all'azienda interessata. Per le aziende ospedaliere integrate con l'università, la commissione è integrata da un rappresentante dei professori ordinari in materie giuridiche o economiche della, regione interessata, scelto con procedura di pubblico sorteggio.

1-septies. Le schede curriculari di ciascun candidato sono rese anonime e non devono in alcun modo consentire l'identificazione del candidato stesso. La commissione di cui al comma 1-sexies, sulla base dei, colloqui e dei titoli professionali, scientifici e di carriera posseduti da ciascun candidato e nel rispetto dei principi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, comunica al direttore generale i nominativi dei tre migliori candidati con i relativi, punteggi ottenuti. Il direttore generale formalizza l'incarico rispettando la graduatoria redatta dalla medesima commissione. La graduatoria rimane valida per un anno.
1-octies. Ai fini della selezione di cui al comma 1-septies, con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei punteggi da attribuire ai titoli professionali, scientifici e di, carriera posseduti dai candidati».