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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.7. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/12/2011  [ apri ]
3.7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

1. I Direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale sono nominati con decreto del Presidente della Regione per un periodo di tre anni, rinnovabile nella stessa Azienda una sola volta per la stessa durata, tra i soggetti iscritti all'elenco di cui alle disposizioni seguenti e con le modalità ivi previste.
2. È istituito presso la Presidenza della regione l'elenco regionale dei Direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nel quale vengono iscritti, a domanda, i soggetti in possesso dei requisiti richiamati dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, previo accertamento dell'effettivo possesso degli stessi. L'elenco è reso accessibile attraverso pubblicazione sul sito web della regione nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. L'elenco è predisposto da una commissione che ne cura, altresì, la tenuta e l'aggiornamento. La commissione, che dura in carica quattro anni, è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della regione e scelti tra giudici della Corte costituzionale, magistrati delle supreme magistrature, magistrati della Corte dei Conti, avvocati dello Stato, professori ordinari delle Università degli studi in materie giuridiche, economiche ed aziendali, indicati dai rispettivi organi di Presidenza. Tali soggetti possono essere prescelti anche fra quelli a riposo.
4. Con decreto del Presidente della Regione, è emanato apposito regolamento di attuazione che definisce le modalità per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1-bis, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:
a) iscrizione a domanda dell'interessato, a seguito di pubblicazione di apposito avviso sulla G.U.R.I., e sul sito web della Regione: alla domanda è allegato specifico curriculum comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, ivi comprese le eventuali valutazioni sui risultati aziendali conseguiti e sugli obiettivi raggiunti per il periodo dichiarato;
b) iscrizione subordinata alla verifica, da parte della commissione, del possesso dei requisiti di cui al comma 2;
c) obbligo di comunicazione da parte degli iscritti di eventuali variazioni dei requisiti di cui al comma 2 pena la cancellazione dall'elenco;
d) aggiornamento dell'elenco con cadenza biennale, a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera a);
e) pubblicazione dell'elenco e dei suoi aggiornamenti sulla Gazzetta Ufficiale della regione e sul sito web della regione;
f) pubblicazione sul sito web della regione dei dati curriculari degli iscritti nell'elenco, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. Il Presidente della regione, ai fini della nomina di cui al comma 1, inoltra, entro quindici tomi dalla vacanza dell'ufficio, specifica richiesta alla commissione, che provvede, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta stessa, alla comunicazione di una tema di nominativi, tratti dagli iscritti nell'elenco, formulata accertando la coerenza fra i requisiti posseduti e le funzioni da svolgere anche in riferimento al possesso del diploma di laurea, al possesso di qualificata esperienza professionale di direzione tecnica ed amministrativa svolta in piena aderenza con i limiti temporali indicati e con le modalità previste, la reale corrispondenza delle strutture dirette con la tipologia richiesta per le strutture da dirigere. Il Presidente della regione provvede alla nomina del Direttore generale scegliendolo nella tema, senza alcun obbligo di valutazioni comparative, entro il termine previsto dall'articolo 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Esaurita la procedura di nomina, la terna cessa di avere efficacia.
6. Ferme restando le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, la carica di Direttore generale di una Azienda è incompatibile con qualsiasi altro ruolo esercitato in strutture pubbliche, soggette alla competenza dell'Azienda medesima o di altre Aziende del Servizio sanitario regionale.
7. L'operato dei Direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Aziende del Servizio sanitario regionale è monitorato e valutato durante l'espletamento del mandato e a conclusione di esso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, e dalle norme vigenti nel territorio della regione. A tale fine, l'Assessorato regionale della sanità adotta un sistema di valutazione specifico delle attività delle Aziende del Servizio sanitario regionale, finalizzato ad obiettivi di salute, sostenibilità finanziaria, qualità, appropriatezza, efficienza ed equità d'accesso alle prestazioni erogate, basato sull'analisi di indicatori multidimensionali di performance, individuando apposite strutture universitarie di elevata qualificazione, a supporto della valutazione stessa. I risultati della valutazione sono resi pubblici attraverso il sito web della regione.
8. Non sono riconfermati nella loro carica i Direttori generali che non siano stati oggetto di valutazione positiva ai sensi di quanto previsto al comma 7.