Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Le Regioni possono derogare all'istituzione del Collegio di direzione ai sensi del comma 1, purché prevedano per le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario regionale l'istituzione di sedi ovvero l'introduzione di procedure di partecipazione organizzata degli operatori al governo della struttura e delle attività cliniche.