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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.35. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 10/06/2010  [ apri ]
1.35.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna delle leggi regionali di recepimento della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8 di competenza statale, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nella legge 3 agosto 2007, n. 120.