Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna delle leggi regionali di recepimento della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8 di competenza statale, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e nella legge 3 agosto 2007, n. 120.