Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - (Contributo a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi). - Per l'anno 2011, la spesa autorizzata in favore di enti e istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, (cap. 3670), è incrementata di 8 milioni di euro.