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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.2. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
7.2.
approvato

All'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: di tempestività, è aggiunta la seguente: di imparzialità;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Le amministrazioni statali, gli enti pubblici nazionali e le società con totale o prevalente capitale pubblico, nonché, nell'ambito delle rispettive competenze, le regioni e gli enti locali, assicurano il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi conseguenti ad istanze, di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché l'effettività della previsione che il procedimento possa essere sospeso per una sola volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la più ampia applicazione del principio del silenzio-assenso, ad eccezione dei casi in cui la normativa comunitaria imponga l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«6. Lo Stato si impegna a garantire che nei rapporti tra imprese, nonché tra imprese e pubbliche amministrazioni la durata dei processi civili relativi al recupero di un credito non sia superiore a un anno.».

ident. 7.3.