Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.