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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.06. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
15.06.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Sostegno alle imprese per investimenti finalizzati allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica, ovvero finalizzati all'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente).

1. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale ed alle Ferrovie dello Stato s.p.a, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato a decorrere dal 2010 fino a tre miliardi di euro.
2. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione della disposizione medesima.
3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
4. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico per essere destinati a sostenere le imprese che investono:
1) nello sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico;
2) nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente;

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.