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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.02. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
15.02.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Istituzione del Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese femminili).

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese femminili, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione del Fondo avviene sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Alla ripartizione del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per le pari opportunità ed il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono ogni tre anni, sentiti gli enti locali, gli ambiti territoriali d'intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti.
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani d'intervento a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

4. Il Fondo persegue le seguenti finalità:
a) sostegno al potenziamento aziendale delle piccole e medie imprese femminili;
b) erogazione, nei confronti delle piccole e medie imprese femminili in crisi, di un sussidio in misura pari al 60 per cento del pagamento dovuto per i lavori svolti da parte delle pubbliche amministrazioni;
c) erogazione di contributi volti a sostenere la crescita dimensionale e l'aggregazione delle piccole e medie imprese femminili ai fine di consentire alle stesse di competere nell'ambito del nuovo mercato globale;
d) valorizzazione della rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni di imprese che rappresentano il punto di riferimento delle piccole e medie imprese femminili;
e) finanziamento di percorsi di formazione e di innovazione per le giovani donne imprenditrici;
f) promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura d'impresa.

5. Le risorse erogate a favore delle piccole e medie imprese femminili ai sensi del presente articolo devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle previste dal Fondo di finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni e modifiche.
6. Dal presente articolo discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 cui si provvede con quota parte di quanto previsto dal successivo comma 7.
7. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».