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Legislatura XVI

Proposta emendativa 14.1. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
14.1.

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e altre disposizioni tributarie per favorire la crescita e la capitalizzazione delle piccole e medie imprese).

1. Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3-ter. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».

2. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
3. Al comma 4-bis.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000,» sono soppresse;
b) le parole: «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.850».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 900 milioni di euro annui, si provvede con le seguenti modalità:
a) a decorrere dall'anno 2010, gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e di parte corrente, sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alla società Ferrovie dello Stato spa, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato, a decorrere dall'anno 2010, fino a un miliardo di euro;
b) al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione della disposizione di cui alla lettera a).

5. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi stabiliti dall'Unione europea per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni del comma 4 costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente, gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al citato comma 4.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è adottato il regolamento di attuazione del presente articolo, che non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.