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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.3. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
10.3.

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la parole «ed assicura agli imprenditori titolari di micro e piccole imprese adeguate misure di tutela»;
b) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a), sostituite le parole «in caso di bancarotta non fraudolenta» con le parole «nel caso in cui non vengano contestati i reati di cui al Titolo VI del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni»;
2) sopprimere la lettera c);
3) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) adottare requisiti e modalità di costituzione di organismi pubblici o privati, con adeguate garanzie di indipendenza e di professionalità, deputati alla ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, mediante le forme della conciliazione»;
c) sopprimere il comma 3;
d) al comma 4, sostituire le parole «ai sensi delle disposizioni legislative vigenti» con le parole «dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni ed integrazioni».

ident. 10.4.