Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini di cui al comma 2 e per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza negli organi delle Camere di commercio, i relativi organi di amministrazione sono composti da un numero di componenti comunque non superiore ad un terzo dei componenti del consiglio.