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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.03. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
3.03.
approvato

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Legittimazione ad agire delle associazioni).

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, e aggiunto il seguente:
1-bis. Per interessi diffusi si intendono sia gli interessi appartenenti alla generalità dei cittadini, sia gli interessi omogenei di una determinata categoria di soggetti.
2. Le associazioni di categoria rappresentate nel sistema delle camere di commercio, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela di interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei relativi solo ad un parte dei medesimi.
3. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, regionale e provinciale sono legittimate ad impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi come definiti dal comma 1-bis dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, introdotto dal comma 1 dal presente articolo.

ident. 3.01.3.02.3.04.