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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.04. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
15.04.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Promozione della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese).

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico per essere destinati alla promozione della cooperazione strategica tra le università e le piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università COM(2006)2008 del 1o maggio 2006 e COM(2009)158 del 2 aprile 2009, per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese.
4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.