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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.01. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
15.01.

Dopo l'articolo 15 aggiungere i seguenti:

Art. 15-bis.
(Investimenti per lo sviluppo dell'amministrazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto per finanziare proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico.
2. Ai fini della presente legge, l'investimento complessivo sostenuto per finanziare le proposte progettuali di cui al comma 1 è comprensivo del costo:
a) degli studi di fattibilità;
b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;
c) della direzione dei lavori.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 15-quater, previa presentazione delle proposte progettuali corredate da una relazione tecnica che descrive:
a) gli obiettivi generali della proposta progettuale, il vantaggio economico atteso e le implicazioni commerciali;
b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
c) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico-operative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto:
d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto alla proposta progettuale.

4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15-bis.
(Investimenti in laboratori di ricerca industriale).

1. Al fine di favorire gli investimenti in laboratori di ricerca industriale effettuati dalle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto, entro il limite delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 15-ter.
2. Ai fini della presente legge, per investimenti in laboratori di ricerca industriale si intendono:
a) i costi sostenuti a qualsiasi titolo, per terreni e per fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
b) i costi per strumenti e per attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;
d) i costi per i servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti, di know-how e di diritti di licenza;
e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;
f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15-ter.
(Incremento dell'addizionale dell'IRES per le società operanti nel settore energetico ed altre disposizioni in materia di maggiori entrate).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15-bis, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 15-ter pari a 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:
a) al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 81, comma 16, alinea, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;
2) all'articolo 82:
2.1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
2.2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»:
b) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6:
1.1) al comma 8, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
1.2) al comma 9, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
c) al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
2) all'articolo 106, comma 3, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».