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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.1. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
12.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.
(Definizioni).

1. Il Governo è delegato ad adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le associazioni di rappresentanza delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi per la definizione delle forme aggregative tra imprese. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà dare sistematicità ed organicità alle definizioni di distretti, distretti tecnologici, meta distretti tecnologici, reti d'impresa, consorzi per il commercio estero, imprese dell'indotto, imprese femminili e imprese giovanili già presenti in atti normativi emanati dall'Unione Europea, nonché in norme statali e regionali emanate nel nostro ordinamento, ovvero, in assenza di queste, procedere alla definizione delle forme aggregative suddette, o di ulteriori forme di aggregazione o di interrelazione giuridico-economica tra imprese, sulla base degli stessi principi di sistematicità e organicità.

ident. 12.2.