All'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), le parole: «degli imprenditori titolari di micro e piccole imprese» sono sostituite dalle seguenti: «per vendite, somministrazioni di beni e prestazioni di servizi, in particolare nell'ambito del concordato preventivo»;
b) il comma 3 è soppresso.