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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.1. in X Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 14/07/2010

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/09/2010  [ apri ]
10.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Delega per disposizioni correttive ed integrative della disciplina delle procedure concorsuali).

1. Al fine di garantire agli imprenditori dichiarati falliti, in possesso dei requisiti necessari per l'esdebitazione, di cui all'articolo 142 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e successive modificazioni, la possibilità di avviare ed esercitare nuove attività di impresa, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive della legislazione vigente in materia di procedure concorsuali allo scopo precipuo di ridurre i tempi delle procedure fallimentari e concorsuali, in caso di bancarotta non fraudolenta.