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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.1. in XIII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 04/04/2012

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11/04/2012  [ apri ]
9.1.

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo, dopo le parole: essenzialmente derivate da tali varietà e razze inserire le seguenti: nonché le varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e le varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta;
2) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Non possono, inoltre, essere oggetto di protezione tramite privativa:
a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale ne sia la forma;
b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere o parti di esse, quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.»