Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Realizzazione dei campi di ormeggio).
1. L'attribuzione dell'incarico di affidamento dei lavori per la realizzazione dei campi di ormeggio, nonché le procedure per la fornitura dei medesimi, di cui alla presente legge, sono effettuate dal Comune interessato esclusivamente previo bando di gara da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia e dei princìpi di concorrenza e trasparenza.