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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2722

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2009  [ apri ]
3.01.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Assicurazione per la responsabilità civile).

1. Il soggetto individuato come gestore del campo di ormeggio è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura degli eventuali danni che dovessero occorrere alle unità ormeggiate o in transito ed ai relativi occupanti per cause imputabili alle strutture di ormeggio o al posizionamento delle stesse.