Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3-bis.
(Assicurazione per la responsabilità civile).
1. Il soggetto individuato come gestore del campo di ormeggio è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura degli eventuali danni che dovessero occorrere alle unità ormeggiate o in transito ed ai relativi occupanti per cause imputabili alle strutture di ormeggio o al posizionamento delle stesse.