Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. I campi di ormeggio di cui al precedente comma 8, possono essere istituiti unicamente in quelle aree in cui sono presenti fondali con praterie di posidonia oceanica, o comunque con caratteristiche di particolare pregio o vulnerabilità, e che necessitano conseguentemente di particolare tutela ambientale. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, all'individuazione delle suddette aree.