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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.13. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2722

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/12/2009  [ apri ]
1.13.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. I campi di ormeggio di cui al precedente comma 8, possono essere istituiti unicamente in quelle aree in cui sono presenti fondali con praterie di posidonia oceanica, o comunque con caratteristiche di particolare pregio o vulnerabilità, e che necessitano conseguentemente di particolare tutela ambientale. A tal fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede con proprio decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, all'individuazione delle suddette aree.