Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
d) il limite massimo del numero dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione, che non può essere superiore a nove, e di controllo, che non può essere superiore a tre, le modalità di elezione, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità, in analogia, ove applicabile, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari.