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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.01. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2011  [ apri ]
12.01.

Dopo l'articolo 12, inserire i seguenti:

Art. 12-bis.
(Istituzione di uno gestione a contabilità separata per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate).

1. Con effetto dal 1o gennaio 2012, nell'ambito della gestione separata istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è istituita una gestione a contabilità separata riguardante l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, cui sono tenuti a iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a esclusione dei soggetti obbligati per legge all'iscrizione a casse previdenziali private afferenti a ordini o ad albi professionali.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di ricongiunzione e di totalizzazione dei periodi di contribuzione versata presso diverse forme pensionistiche, ovvero di riscatto per periodi di lavoro prestato in attività non coperte da assicurazione obbligatoria, antecedenti al 1o gennaio 1996, da far confluire nella gestione a contabilità separata di cui al comma 1, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione.

Art. 12-ter.
(Prosecuzione volontaria della contribuzione per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

1. Agli iscritti alle gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è consentita la prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme pensionistiche obbligatorie, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme.
2. La verifica dei requisiti assicurativi e contributivi necessari per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la determinazione del contributo dovuto, i termini per le modalità di versamento restano disciplinati dalle norme vigenti in materia nell'ordinamento pensionistico in cui l'autorizzazione è rilasciata.
3. I versamenti volontari effettuati ad una delle forme pensionistiche di cui al comma 2 per periodi di contemporanea iscrizione alla predetta gestione separata non sospendono l'obbligo contributivo nei confronti della gestione medesima, né influiscono sulla misura dei contributi alla stessa dovuta.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la previdenza dei lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.