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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2. in XI Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2011  [ apri ]
1.2.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, l'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni dovute dalle associazioni e dalle fondazioni di cui al comma 1, che versino in stato di disavanzo economico e finanziario, non può essere posto a carico della contabilità generale o di altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.