Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, l'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni dovute dalle associazioni e dalle fondazioni di cui al comma 1, che versino in stato di disavanzo economico e finanziario, non può essere posto a carico della contabilità generale o di altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori.