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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.3. in VI Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/02/2011  [ apri ]
3.3.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 642 del codice penale dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Si procede d'ufficio quando il delitto è commesso al fine di conseguire l'indennizzo o un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli su strada».