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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.1. in VI Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/02/2011  [ apri ]
3.1.

Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
4. All'articolo 642 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
b) al secondo comma, il terzo periodo è soppresso;
c) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

5. All'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura della sanzione amministrativa è raddoppiata qualora i documenti assicurativi risultino falsificati o contraffatti; in tal caso non si applica il comma 3»;
b) al primo periodo del comma 4-bis le parole: «intestato al conducente» sono soppresse, e dopo le parole: «copertura assicurativa» è aggiunta la seguente: «ovvero».