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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.01. in VI Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/02/2011  [ apri ]
3.01.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Sistema di controllo centralizzato dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile).

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e con il Ministro dell'interno, è istituito un sistema di controllo centralizzato dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. Il sistema si avvale a titolo gratuito dell'archivio informatico integrato e delle banche dati di cui al comma 5 dell'articolo 1. Il decreto disciplina le competenze per l'accertamento centralizzato dell'evasione dell'obbligo e le modalità necessarie per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
«5. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 20 giugno 2002, n. 121, convertito nella legge 1o agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1o agosto 2003, n. 214 e successive modificazioni.
6. Nei casi indicati dal comma 5, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6.
7. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200».