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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.9. in VI Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/02/2011  [ apri ]
2.9.

Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati, emergano almeno tre parametri di significatività, così come definiti dall'articolo 4 del Provvedimento ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, l'impresa deve motivare la decisione di non fare offerta di risarcimento con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall'impresa al danneggiato ed all'ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al danneggiato e all'ISVAP le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilità dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145. All'impresa di assicurazione che non assolva l'obbligo di condurre gli approfondimenti di cui al presente comma e ometta le comunicazioni relative alle analisi condotte sul sinistro, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 306.